la statuto
Art. 1
Viene costituita in FONTEBLANDA, Comune di Orbetello, con sede in Via delle Pilacce
n.1, una Associazione apolitica denominata "PRO-LOCO FONTEBLANDA", sotto la giurisdizione
e la vigilanza dell'Amministrazione Provinciale dì Grosseto. L'associazione non
ha finalità di lucro e si dichiara apolitica.
Art. 2
Scopi dell'Associazione sono:
a. realizzare iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela, la valorizzazione
delle risorse turistiche, economiche e socio-culturali, nonché la realizzazione
di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni
e cultura locali; gestione dell'ufficio informazioni turistiche, con lo scopo di
sviluppare l'afflusso turistico e di rendere più accogliente e piacevole il soggiorno
sia ai residenti che ai turisti, il tutto senza finalità di lucro;
b. promuovere e attuare manifestazioni e iniziative di interesse turistico e culturale;
c. favorire la promozione del patrimonio archeologico e delle tradizioni e cultura
locali;
d. promuovere iniziative aventi scopi ricreativi e culturali,sportivi e del tempo
libero;
e. incoraggiare l'aggregazione di tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico, culturale e sociale della località da realizzare nel rispetto delle caratteristiche
peculiari della zona.
Art. 3
Sono organi dell'Associazione PRO-LOCO:
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea dei Soci.
Art. 4
Il presidente della PRO-LOCO rappresenta
l'Associazione di fronte ai terzi ed in
giudizio.
Egli ordina le spese necessarie, nei limiti delle disponibilità di bilancio; prende
di urgenza tutte le misure che impongono una rapida decisione, salvo farle ratificare
dal Consiglio.
In caso di assenza del Predente è sostituito dal V.Presidente o dal consigliere
più anziano.
Art. 5
I membri dei consiglio direttivo hanno il dovere di:
rispettare lo statuto e le norme associative, contribuendo con la loro attività
al rafforzamento dell'Associazione, alla difesa del buon nome, all'accrescimento
dei suo prestigio ed alla affermazione dei principi del turismo, della cultura e
dello sport;
risolvere le questioni controverse all'interno dell'Associazione.
A carico dei trasgressori delle norme statutarie e associative, il Consiglio Direttivo
può prendere le seguenti misure disciplinari: ammonizione, diffida, sospensione,
espulsione.
Art. 6
Il Consiglio Direttivo della PRO-LOCO è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un
massimo di 25 (venticinque) componenti eletti dall'Assemblea dei soci.
L'assemblea dei soci dovrà altresì precedentemente eleggere una Commissione Elettorale
che entro il periodo di 15 giorni provvederà ad installare il seggio per la votazione.
A votazione ultimata il Presidente della Commissione elettorale comunicherà i risultati
al Presidente uscente che a sua volta comunicherà le nomine agli eletti nel corso
di una apposita riunione.
Possono essere soci tutti i cittadini che desiderino farne parte (residenti e non).
I nominativi degli eletti devono essere segnalati all'Amministrazione Provinciale
di Grosseto.
La presidenza e le altre cariche sociali sono distribuite fra i consiglieri eletti
in sede di specifica riunione del consiglio ed i loro nominativi segnalati all'Amministrazione
Provinciale.
I componenti dei consiglio così eletti durano in carica 3 (tre) anni. In caso di
vacanza per dimissioni o decesso di uno dei componenti del consiglio, si provvede
alla sua sostituzione con il primo dei non eletti nella prima riunione dell'Assemblea
Generale, facendo la relativa comunicazione all'Amministrazione Prov.le.
Art. 7
Tutte le funzioni dei consiglieri sono gratuite. Sono rimborsabili solo le spese
effettivamente sostenute per l'esecuzione di speciali incarichi.
Art. 8
Il Consiglio delibera sui criteri e sulle norme generali per il funzionamento dell'Associazione,
secondo gli indirizzi espressi dall'Assemblea Generale e su tutte le spese di ordinaria
e straordinaria Amministrazione. E' compito dell'Assemblea deliberare sul consuntivo
dell'anno precedente e sulla formazione del bilancio preventivo.
II Consiglio provvede alle assegnazioni degli altri incarichi necessari all'espletamento
dei compiti d'istituto.
II Consiglio delibera su regolamenti atti ad agevolare l'attività e la funzionalità
degli organi ed organismi e servizi dell'Associazione, purché gli stessi non contrastino
con le norme statutarie.
Art. 9
I soci si distinguono in: onorari, sostenitori, effettivi.
Sono soci onorari quelle persone ed Enti che in qualche modo contribuiscono al raggiungimento
degli scopi sociali.
Sono soci sostenitori coloro che hanno arrecato benefici morali e materiali all'Associazione stessa.
Le modalità di riconoscimento per le qualifiche ai soci onorari e sostenitori vengono
stabilite con apposita delibera dei Consiglio.
I soci effettivi verseranno la quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio
che per il primo anno viene fissata in £. 10.000 (diecimila). La quota associativa
è intrasmissibile e non rivalutabile.
La qualità di socio si perde per: decesso, dimissioni, rinuncia, morosità.
Ogni associato maggiorenne, quale che sia la categoria di appartenenza, ha diritto
di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e
per la nomina degli organi direttivi dell'assemblea.
Art. 10
Il consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno dietro invito scritto del Presidente
o quando un terzo dei membri ne presentino domanda scritta al Presidente. I componenti
dei Consiglio che desiderino sottoporre al Consiglio stesso, determinati argomenti
debbono darne avviso in tempo utile al Presidente per l'iscrizione all'ordine del
giorno.
In casi di particolari urgenze il Consiglio può essere convocato anche a mezzo telegramma,
comunicazione telefonica o Fax.
Per la validità delle sedute dei Consiglio occorre che intervenga la metà più uno
dei soci componenti.
Quando nella prima convocazione non si raggiunge il numero legale il Presidente
ha facoltà di adunare il Consiglio in seconda convocazione dopo 24 ore, dando comunicazione
agli assenti anche a mezzo telefono. In seconda convocazione le riunioni e le determinazioni
sono valide qualunque sia il numero dei convenuti.
Non sono ammesse deleghe per il voto.
Spetta al Consiglio Direttivo la formazione e la stesura del rendiconto economico
e finanziario.
Art. 11
I verbali delle adunanze devono essere trascritti in un registro a pagine numerate
e siglate dal Presidente e dal Segretario.
Art. 12
Di ogni convocazione deve essere data comunicazione all'Amministrazione Prov.le
5 giorni prima della data della riunione.
Detta Amministrazione ha la facoltà di inviare un proprio rappresentante alla riunione.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo della PRO-LOCO, curerà l'invio delle proprie deliberazioni
all'Amministrazione Prov.le nonché quant'altro si renderà necessario in base ai
disposti normativi delle leggi Regionali e dei regolamenti Provinciali.
Art. 14
I soci sono convocati in Assemblea Generale ordinaria almeno due - volte all'anno.
L'Assemblea può essere convocata anche su domanda firmata da almeno un terzo dei
soci.
Art. 15
Perché l'Assemblea sia valida in prima convocazione occorre che sia presente almeno
la metà dei soci. Trascorsa mezz'ora l'Assemblea si riunisce in seconda convocazione
e delibera qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 16
L'Assemblea Generale ordinaria delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente,
sulla formazione del bilancio preventivo, sulle relazioni dei lavori eseguiti, sul
rendiconto economico e finanziario redatto dal Consiglio Direttivo, sul programma
di azione da svolgersi durante l'esercizio stesso e su eventuali proposte del Consiglio.
Art. 17
Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei voti dei
presenti all'Assemblea.
Art. 18
L' esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre di
ogni anno.
Art. 19
Non più tardi del mese di marzo di ciascun anno l'Assemblea delibera sul conto consuntivo
dell'esercizio scaduto e non più tardi dei mese di novembre di ciascun anno delibera
sulla formazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.
Art. 20
I bilanci consuntivo e preventivo, corredati del programma di azione e delle relative
relazioni dovranno essere inviati alla Amministrazione Prov.le.
Art. 21
Alle spese di finanziamento la PRO-LOCO provvede: con proventi patrimoniali propri;
con le quote dei soci; con i contributi degli Enti Pubblici e Privati; con le eventuali donazioni o proventi derivanti da iniziative stabili ed eccezionali.
Art. 22
II Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, sono responsabili della tenuta dei
registri dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione.
Art. 23
Qualsiasi modifica allo Statuto dovrà essere approvata dall'Assemblea Generale con
il voto di due terzi dei soci.
Art. 24
L'Amministrazione Provinciale di Grosseto potrà procedere alla cancellazione della
PRO-LOCO FONTEBLANDA dall'albo Provinciale quando ricorrano gli estremi previsti
dal Regolamento di esecuzione della L.R. 14/10/99 n° 54.
Art. 25
Lo scioglimento della PRO-LOCO FONTEBLANDA potrà essere pronunciato dalla Assemblea
Generale dei soci con l'adesione di almeno tré quarti dei soci stessi.
Art. 26
In caso di scioglimento, le somme eventualmente residuate e tutti i benimobili ed
immobili saranno devoluti, sentito l'organismo di controllo di cui all'ari. 3 comma
190 L. 23/12/96 n° 662 e salvo diversa destinazione imposta della legge, a Enti
Pubblici od Associazioni aventi finalità analoghe a quelle previste dal presente
statuto.
NORMA TRANSITORIA
Il Consiglio Direttivo eletto dal Comitato Promotore, entro un periodo massimo di
un anno procederà all'affiliazione (tesseramento) ed alla convocazione dell'Assemblea
dei medesimi nelle forme e nei modi previsti dagli art. 6-11-12-14-15-16-17-18 dello
Statuto.